Si precisa che la partecipazione alla gara è consentita anche agli studi professionali, purché in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Disciplinare di gara.

Ai sensi del punto 3.2 – I) lettera a) del suddetto Disciplinare, i soggetti non tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese possono presentare una dichiarazione di contenuto equivalente, per quanto compatibile con la natura giuridica del soggetto dichiarante, recante, a titolo esemplificativo, gli estremi fiscali del concorrente, l’attestazione dell’eventuale iscrizione in albi professionali, etc.